Nuove detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento della Guida dedicata alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. L'obiettivo principale è l'incentivazione del risparmio energia attraverso la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. L'incentivazione all'utilizzo delle detrazioni fiscali sui redditi. I punti fondamentali, presenti nella normativa sul risparmio energetico, sono otto:
1 - DETRAZIONE DALLE IMPOSTE: incentivo sui redditi (Irpef o Ires) pari ad una detrazione fiscale del 55% sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Detrazioni fiscali concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica. E' previsto un limite massimo raggiungibile dalla detrazione fiscale, variabile in base alla tipologia d'intervento (es. impianti climatizzazione invernale, 30.000€) eseguito sulle unità immobiliari.
2 - LE SPESE SOSTENUTE DAGLI INCENTIVI: la riqualificazione energetica degli edifici e le detrazione fiscale prevista, riguardano questa tipologia d'interventi: riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento - Miglioramento termico dell'edificio (finestre ed infissi, coibentazione, pavimenti) - Installazione di pannelli solari (impianti fotovoltaici) - Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (Caldaie). Ognuna di queste tipologie d'intervento dovrà essere eseguita su unità immobiliari, edifici, parte di essi e residenze esclusivamente già esistenti e di qualsiasi categoria catastale, anche se rurali e strumentali (attività professionale e/o d'impresa). Sono esclusi edifici in costruzione e da costruire.
3 - NON CUMULABILITA': l'agevolazione fiscale per il risparmio energetico non potrà essere cumulabile con altri benefici e detrazioni previste dalle disposizione di Legge Nazionali e da incentivi comunitari (UE). Possono esserci eccezioni (vedere capitolo 2 della Guida allegata).
4 - NESSUNA TRASMISSIONE PREVENTIVA: non c'è più l'obbligo di comunicare (comunicazione preventiva) la data d'inizio lavori all'Agenzia delle Entrate.
5 - OBBLIGHI DI PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE: i contribuenti, non titolari di reddito d'impresa, sono obbligati a pagare esclusivamente tramite bonifico bancario e/o postale. Pagamento inerente le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori per migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti (risparmio energetico e riduzione degli sprechi di energia). I titolari di reddito d'impresa sono esonerati da tale obbligo.
6 - ESONERO ATTESTATO QUALIFICAZIONE ENERGETICA: per la sostituzione di finestre (doppi vetri, ad esempio), per acquisto ed installazione degli impianti di climatizzazione invernale (impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione) e per l'installazione di pannelli solari (fotovoltaico), è previsto l'esonero dalla presentazione della certificazione energetica.
7 - RITENUTA D'ACCONTO DEL 10%: all'atto del bonifico, pagato dal contribuente che intende avvalersi delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, dal 1° luglio 2010 Banche e Poste Italiane hanno un obbligo: effettuare una ritenuta del 10%, a titolo di acconto. Ritenuta dell'imposta sul reddito, dovuta dall'impresa che effettuerà i lavori per la riduzione del consumo energetico dell'edificio e/o abitazione oggetto della detrazione fiscale prevista dalla Legge (riqualificazione energetica).
8 - CAMBIO DELL'OBBLIGO DI RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE: per tutti gli interventi eseguiti a partire dal 2009, sarà obbligatorio ripartire in 5 rate annuali l'agevolazione fiscale prevista per la riduzione del consumo energetico delle unità immobiliari (risparmio energia). Le cinque rate dovranno essere di pari importo. Precedentemente, per il 2008 andavano ripartire da un minimo di 3 anni ad un massimo di 10. Mentre per il 2007, vigeva l'obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali. Ripartizioni ora abolite.
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