Riqualifica energetica case: detrazioni IRPEF e scadenze.
La detrazione IRPEF del 55% (agevolazione prevista nell'articolo 1, commi 344, 345, 346, 347 della Legge 296/06), rivolta a chi svolge interventi per riqualificare, energeticamente, edifici ed immobili, sarà valida fino al 31.12.2010. La proroga prevista (fino al 31.12.2012) da un emendamento all'articolo 2 dell'ultima finanziaria (2010), è stata respinta. Chi volesse beneficiare del contributo previsto, dovrà prendere come riferimento la scadenza del 31 dicembre 2010, termine ultimo per rendicontare le spese sostenute durante tale periodo d'imposta. Per queste spese, relative anche ai lavori che proseguiranno (si prolungheranno) anche nel 2011, dovrà essere presentata una comunicazione entro il 31 marzo dello stesso anno (2011). Ogni comunicazione dovrà avvenire per via telematica. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la modulistica da compilare. La detrazione fiscale del 55%, resta sempre valida per gli interventi di riqualificazione energetica totale (ad alta valenza ambientale) degli edifici esistenti; per gli interventi di coinbentazione di tetti, pareti e solai. Per l'installazione di nuove finestre, infissi e porte d'ingresso ad alta efficienza energetica (valori di transmittanza termica ottimali). Interventi per l'installazione di pannelli solari termici e sostituzione d'impianti per la climatizzazione invernale; sostituzione di caldaie con modelli a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza e/o con impianti geotermici a bassa entalpia. Per valutare le caratteristiche degli interventi ammissibili, si rimanda all'informativa digitale presente sul portale dell'ENEA: qui sono catalogati tutti i Decreti, aggiornamenti e Circolari che regolano le agevolazioni del 55% sulla riqualificazione energetica degli immobili (normativa sull'efficienza energetica). Indichiamo la Circolare n. 39/E del 1° luglio del 2010, il Decreto Ministeriale n.35 dello stesso anno, il DPR 59/2009 ed i predetti commi della Legge quadro 296/06, per valutare direttamente le caratteristiche degli interventi ammissibili, le novità stabilite e le specifiche di Legge. Ricordiamo, inoltre, che queste detrazioni fiscali restano non cumulabili con altri incentivi comunitari, regionali e locali, come già stabilito e ribadito dall'Agenzia delle Entrate.
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